
Riteniamo farvi cosa gradita portare alla vostra attenzione gli ultimi aggiornamenti normativi in tema di responsabilità professionale del personale sanitario , soprattutto alla luce dell’imminente approvazione parlamentare del testo unificato della Commissione delle Camere dei Deputati. La proposta di legge “Ddl Gelli” prosegue con la strada aperta del Decreto Balduzzi sulla creazione di un “sottosistema” della responsabilità professionale sanitaria con il dichiarato scopo di alleggerire la pressione del contenzioso medico-paziente, portando il sistema della Rc Sanitaria verso una prospettiva di avvicinamento alla modalità dell’assicurazione obbligatoria. Testo Unificato Della Commissione – Ddl Gelli Di seguito vi riportiamo solo alcune osservazioni sui punti principali del contenuto del provvedimento.
-Saranno introdotti limiti all’azione di rivalsa da parte della struttura ospedaliera sul medico dipendente e nello stesso tempo si rivedrà il rapporto tra l’azione di rivalsa stessa ed il giudizio erariale della Corte dei conti, prevedendo che l’attivazione di quest’ultimo blocchi la prosecuzione della prima.
-Responsabilità penale del medico: specifica definizione colpa grave e norme ad hoc per lesioni ed omicidio colposo. Per quanto concerne i profili penali, l’articolato si propone, anzitutto, l’introduzione nel nostro codice penale, di un nuovo articolo, il 590-ter, che sotto la rubrica “Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario”, prevede la punibilità solo in caso di colpa grave dell’operatore sanitario, e pertanto solo nei casi in cui questo per imprudenza, imperizia o incapacità, provoca la morte o la lesione fisica del paziente
-La punibilità viene comunque esclusa in tutti quei casi in cui esista una rilevante specificità del caso concreto e l’esercente la professione sanitaria si sia attenuto alle raccomandazioni previste dalle linee guida o alle buone pratiche clinico assistenziali.
– Assicurazioni: Stretta su obbligo per strutture e operatori. Arriva la conciliazione obbligatoria: La Commissione propone di rafforzare il sistema che prevede l’obbligatorietà dell’assicurazione delle strutture ospedaliere pubbliche, delle strutture sanitarie private e degli operatori sanitari estendendo l’obbligo di esser assicurato anche al dipendente «al fine di garantire efficacia all’azione di rivalsa», che rimane condizionata alla sussistenza del dolo o della colpa grave del professionista.
– Completa il quadro da un lato, un’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione delle strutture sanitarie e/o dei medici, dall’altro lato, nell’intento di ridurre il contenzioso, la previsione di esperire, preliminarmente all’introduzione di un giudizio per il risarcimento del danno da responsabilità medica, un accertamento tecnico preventivo a fini conciliativi, di cui all’articolo 696-bis del codice di procedura civile, cui devono partecipare obbligatoriamente tutte le parti, comprese le compagnie assicuratrici della struttura sanitaria e del medico.
In particolare si riportano di seguito gli articoli di maggior interesse:
Art. 8 (obbligo di assicurazione) L’articolo 8 prevede l’obbligo per tutte le strutture sanitarie pubbliche e private di essere provviste di una copertura assicurativa, e si ribadisce l’obbligatorietà dell’assicurazione per tutti i liberi professionisti. Tale misura viene estesa anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria nonché attraverso la telemedicina. L’obbligo assicurativo per tutti gli esercenti la professione sanitaria viene previsto anche al fine di garantire efficacia all’azione di rivalsa da parte delle strutture nei confronti dei loro dipendenti. Per il medico professionista che svolga la propria attività ambulatoriale in proprio, e quindi fuori di una struttura sanitaria, permane l’obbligo di cui alla legge n.189 del 2012 (legge “Balduzzi”) e dalla legge n. 148 del 2011. Inoltre, le aziende saranno obbligate a pubblicare sul loro sito internet la denominazione dell’impresa che presta la copertura assicurativa, indicando per esteso i contratti, le clausole assicurative, oltre a tutte le altre analoghe misure che determinano la copertura assicurativa
Art. 8 bis (azione diretta del soggetto danneggiato) Riteniamo inoltre rilevante la novità contenuta nell’art. 8 bis ove, si introduce la possibilità di un’azione diretta del soggetto danneggiato nei confronti della compagnia assicuratrice. Quest’azione sarà soggetta al termine di prescrizione pari a quello dell’azione verso l’azienda sanitaria, la struttura o l’ente assicurato.
Punti salienti dell’articolo, riguardano:
1. I Legittimati attivi all’azione che sono esclusivamente i “soggetti danneggiati”.
2. Le eccezioni derivanti dal contratto e le clausole che prevedano l’eventuale contributo dell’assicurato al risarcimento del danno non sono opponibili al danneggiato, per l’intero massimale di polizza. (art 8 bis comma 2)
3. L’impresa di assicurazione ha diritto di rivalsa verso l’assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione. (art 8 bis comma 3)
4. L’obbligo di citare nel giudizio risarcitorio (litisconsorzio necessario) assieme all’impresa di assicurazione, anche “l’azienda sanitaria, la struttura o l’ente assicurato ovvero l’esercente la professione sanitaria. (art 8 bis comma 4)
5. Il termine di prescrizione dell’azione diretta risarcitoria contro l’impresa di assicurazione sia pareggiato a quello dell’azione verso l’assicurato azienda o prestatore d’opera professionale. (art 8 bis comma 5)
Art. 9 (Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria) Istituisce un Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria. Nel testo si prevede che il Fondo dovrà essere costituito presso la Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. (Consap), e verrà utilizzato per risarcire i danni cagionati da responsabilità sanitaria nei casi in cui: a) il danno sia di importo eccedente rispetto ai massimali previsti dai contratti stipulati dalla struttura sanitaria ovvero dall’esercente la professione sanitaria; b) la struttura sanitaria ovvero l’esercente la professione sanitaria risultano assicurati presso un’impresa che al momento del sinistro si trovi in stato di insolvenza o di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente. ( Legge 189/2012 art 3 comma 2).